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Autore: BluFin Marketing

auguri2026

I Nostri Migliori Auguri 2026 per un Futuro da Costruire Insieme

La fine dell’anno è il momento ideale per fare il punto sui traguardi raggiunti. Grazie per averci scelto come vostri partner tecnici e per averci affidato le vostre visioni.

Il team di 3NGINEERS vi augura Feste serene e un 2026 ricco di energia e nuovi progetti. Siamo pronti ad affrontare le sfide del nuovo anno con la stessa passione e rigore etico di sempre.

Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

cantieri superbonus bloccati

Cantieri SuperBonus Bloccati. Rischio Crack e Soluzioni

L’eredità inaspettata del SuperBonus 110% non è costituita unicamente da un patrimonio immobiliare riqualificato ed efficiente. Si è manifestata anche come una miriade di cantieri SuperBonus bloccati, con ponteggi che avvolgono edifici incompiuti da anni. Quella che era stata concepita come una misura di rilancio per l’edilizia e di efficientamento energetico si sta trasformando, per molti, in un incubo a occhi aperti, con profonde implicazioni tecniche, legali e finanziarie.

Se la tua proprietà o il tuo condominio si trova in questa situazione di stallo, è imperativo comprendere che il rischio va ben oltre l’avere i lavori fermi. Il vero e più grave pericolo è duplice:

  • L’esposizione al rischio strutturale, dovuto a interventi lasciati incompleti, che potrebbero aver indebolito la struttura invece di rinforzarla.
  • L’obbligo potenziale di restituire decine di migliaia di euro allo Stato, oltre a rispondere civilmente e penalmente di eventuali danni a terzi.

Molti committenti sono intrappolati in un circolo vizioso: combattono tra la difficoltà di trovare imprese disposte a subentrare, la liquidità necessaria per finanziare i lavori residui e la crescente pressione normativa che innesca il contenzioso sulla validità dei crediti fiscali già maturati e ceduti.

Di conseguenza, per affrontare in modo professionale e risolutivo questo scenario, è fondamentale basare l’analisi su dati concreti e su una rigorosa interpretazione della normativa specifica. Bisogna analizzare la situazione senza filtri, guardando i numeri e la giurisprudenza, per comprendere come un approccio tecnico pragmatico di riprogettazione SuperBonus possa non solo salvare l’investimento, ma anche garantire la sicurezza strutturale dell’immobile. Questo articolo esaminerà i meccanismi di decadenza del beneficio fiscale, illustrerà i rischi tecnici di un intervento parziale e delineerà la strategia di uscita per trasformare un potenziale rischio crac finanziario in un’opportunità di ripartenza controllata.

Il Nocciolo del Problema: Decadenza del Beneficio e e Rischio Crac per Migliaia di Famiglie

Il meccanismo introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, Art. 119 e 121) ha permesso a molti di avviare importanti lavori di riqualificazione. Tuttavia, la normativa è sempre stata esplicita e stringente su un punto fondamentale: i benefici fiscali sono intrinsecamente legati al conseguimento di un risultato prestazionale misurabile. La validità del credito non è mai automatica o incondizionata.

In pratica, l’ottenimento del credito del 110% diventa definitivo solo nel momento in cui vengono raggiunti gli obiettivi di legge e tutte le pratiche urbanistiche e fiscali vengono regolarmente chiuse. Questo implica due condizioni tecniche imprescindibili, a seconda del tipo di intervento:

  • EcoBonus: L’obiettivo è il salto di almeno due classi energetiche dell’edificio , da comprovare tramite Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.
  • SismaBonus: È indispensabile conseguire una riduzione del rischio sismico.

Il punto cruciale, e spesso sottovalutato, è che la validità dei crediti fiscali a rischio già erogati, e magari ceduti all’impresa tramite sconto in fattura, è subordinata al completamento effettivo dei lavori e al raggiungimento di tali obiettivi. Se il cantiere viene abbandonato prima del collaudo finale e della chiusura delle pratiche (CILA-S/SCIA, asseverazioni ENEA e del professionista strutturale), l’Agenzia delle Entrate può, e deve, contestare l’intera operazione.

Di conseguenza, in questo scenario di cantieri SuperBonus bloccati, il committente, ovvero il proprietario dell’immobile, è l’unico e insostituibile responsabile finale. Egli sarà chiamato a restituire integralmente allo Stato l’importo dei crediti fiscali percepiti , maggiorato di sanzioni e interessi. Questo obbligo sussiste anche se i crediti sono stati materialmente incassati dall’impresa esecutrice mediante lo sconto in fattura , perché per lo Stato, il debitore SuperBonus rimane sempre e soltanto il contribuente che ha avviato la pratica.

La Sanatoria nel Decreto 212/2023. Un’Eccezione Estremamente Rara e Non Applicabile ai Cantieri Bloccati

È noto che il D.L. 212/2023, Art. 1, abbia introdotto una specifica eccezione che, in determinate condizioni, consentirebbe al contribuente di non portare a termine i lavori EcoBonus senza ripercussioni sulla restituzione dei crediti. Si tratta tuttavia di una questione che richiede una lettura rigorosa e altamente tecnica.

In sintesi, questa deroga si applica esclusivamente ai crediti erogati prima del 31 dicembre 2023 e solo se sono rispettati tutti i requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, fatta eccezione per il solo salto delle due classi energetiche.
Ma la realtà operativa è ben diversa: la quasi totalità dei cantieri SuperBonus bloccati presenta irregolarità che rendono tale eccezione praticamente inapplicabile.
Tra le criticità più frequenti:

  • asseverazione nel SAL di lavori non ancora effettuati;
  • errori o omissioni nei calcoli energetici;
  • importi dei lavori sovrastimati.

È inoltre cruciale ricordare che questa eccezione non si applica in alcun caso ai lavori strutturali agevolati con SismaBonus.

In questo scenario, il committente — ovvero il proprietario dell’immobile — rimane l’unico responsabile finale.
Qualora la deroga prevista dal D.L. 212/2023 non risulti applicabile (come avviene nella quasi totalità dei casi), egli sarà quasi certamente chiamato a restituire integralmente allo Stato l’importo dei crediti fiscali percepiti, maggiorato di sanzioni e interessi.

Questo vale anche quando i crediti sono stati incassati dall’impresa esecutrice tramite lo sconto in fattura: per lo Stato, il debitore rimane sempre il contribuente che ha avviato la pratica, indipendentemente da chi abbia materialmente ricevuto il pagamento.

Il Paradosso Tecnico: Quando il “Non Finito” Genera Maggiore Vulnerabilità Strutturale

Oltre al danno economico, l’interruzione di un cantiere SuperBonus introduce un pericolo ben più grave e subdolo: quello per la sicurezza e la conservazione a lungo termine dell’edificio. Lasciare un cantiere a metà, soprattutto se riguarda interventi strutturali, non significa solo aver speso soldi inutilmente. Al contrario, significa aver creato una condizione di vulnerabilità che, in molti casi, rende l’edificio potenzialmente meno sicuro di prima.

Rischio Strutturale e Crollo (SismaBonus Incompiuto)

Un intervento di miglioramento sismico parzialmente eseguito può essere estremamente pericoloso. Questo perché l’ingegneria strutturale si basa sull’equilibrio di rigidezze e resistenze. Un progetto di consolidamento prevede infatti una serie di interventi concatenati che devono funzionare come un sistema organico.

Di conseguenza, interrompere i lavori a metà significa rischiare di aver alterato l’equilibrio statico preesistente, creando nuove vulnerabilità. Per esempio, il rinforzo di alcuni elementi (pilastri) senza aver completato l’intervento su altri (travi e nodi) può concentrare le sollecitazioni di un eventuale sisma su parti non preparate a riceverle, innescando meccanismi di collasso imprevisti. La conclusione tecnica è amara: un edificio con un cantiere sismico incompiuto potrebbe essere meno sicuro di come era in origine.

Rischio Degrado, Infiltrazioni e Ponti Termici (EcoBonus Incompiuto)

Analoghi rischi, sebbene di natura diversa, si presentano sul fronte EcoBonus.

  • Degrado accelerato: Un cappotto termico non completato, con tasselli e collanti esposti agli agenti atmosferici o con una copertura non completa, non fornisce alcun beneficio energetico. Porta invece a un degrado accelerato delle facciate.
  • Danni strutturali: Si verificano fenomeni di infiltrazione d’acqua e alla generazione di ponti termici, con conseguente formazione di muffa e condensa all’interno dell’abitazione.

Allo stesso modo, un impianto di riscaldamento ibrido o una pompa di calore installati ma non correttamente collaudati e messi a regime, possono funzionare in modo inefficiente, subire guasti precoci o, in scenari peggiori, creare condizioni di pericolo. In definitiva, lasciare un cantiere energetico incompiuto espone l’immobile a costi di manutenzione straordinaria e a un comfort abitativo peggiore di quello di partenza.

Rischi per la Sicurezza Esterna. Le Responsabilità Civili e Penali del Proprietario

Un aspetto critico che spesso viene trascurato nella gestione dei cantieri SuperBonus bloccati riguarda la sicurezza cantiere incompiuto verso l’ambiente circostante e i terzi. È un punto cruciale, in quanto i proprietari dell’immobile sono sia civilmente sia penalmente responsabili dei danni causati da quanto accade sul loro edificio.

I Rischi per la Sicurezza: Chi è il Responsabile?

Rischi per l’ambiente circostante

Oltre ai rischi tecnici e fiscali interni all’edificio, un aspetto cruciale riguarda la sicurezza che un cantiere SuperBonus incompiuto rappresenta per l’ambiente circostante e le persone nelle vicinanze. Per esempio, un cappotto termico applicato solo in parte può presentare zone di materiale non saldamente fissato: distacchi di pannelli o altri componenti provocano cadute dalla facciata, con pericoli seri per pedoni, veicoli e proprietà confinanti.

Ponteggi e strutture esposte

Spesso un cantiere sospeso lascia strutture esposte alle intemperie senza adeguate protezioni, con materiali temporaneamente appoggiati o fissati in modo provvisorio, soggetti a cadute improvvise. Particolarmente rischiosi sono i ponteggi abbandonati, che richiedono costanti verifiche di stabilità e sicurezza: questo scenario è particolarmente rischioso su edifici di più piani e in aree urbane densamente popolate.

Responsabilità civili e penali

Dal punto di vista della responsabilità, i proprietari dell’immobile rispondono civilmente e penalmente dei danni causati dal loro edificio, inclusi quelli da materiali o elementi caduti dal cantiere incompiuto. La normativa italiana impone al proprietario di garantire la sicurezza di occupanti e terzi: in caso di negligenza o mancata manutenzione con incidenti, si rischia il risarcimento di danni materiali e personali, oltre a sanzioni penali nei casi gravi.

Misure di contenimento obbligatorie

Questa situazione richiede ai proprietari particolare attenzione nella gestione dei cantieri sospesi, con l’obbligo di adottare misure per contenere i rischi esterni. Pratiche consigliate includono protezioni temporanee, recinzioni di sicurezza, avvisi visivi e controlli continui sui materiali installati. L’intervento tempestivo di tecnici specializzati è essenziale per valutare la stabilità degli elementi parzialmente installati e applicare soluzioni correttive.

Rischio di intrusioni

In aggiunta a ciò, come facilmente intuibile, un ponteggio lasciato montato e incustodito costituisce una facile via di accesso agli appartamenti per ladri e malintenzionati di ogni genere.

In sintesi

Un cantiere SuperBonus incompiuto non è solo un problema tecnico e fiscale per il proprietario, ma un rischio concreto per la sicurezza pubblica e una responsabilità legale diretta verso persone e cose nelle vicinanze.

Un Esempio Numerico: Il Bivio tra Completare e Restituire

Per comprendere appieno la gravità della situazione e il potenziale rischio crac finanziario associato ai cantieri SuperBonus bloccati, un’analisi numerica comparata è essenziale.

Consideriamo un caso esemplificativo, come quello di un condominio che aveva in programma lavori totali per 1 Milione di Euro.

  • Lavori eseguiti: 600.000 €.
  • Crediti maturati e ceduti: 660.000 € (€600.000 * 110%), già scontati in fattura.
  • Lavori da finire: 400.000 €, senza i quali non è possibile raggiungere il doppio salto di classe energetica né chiudere le pratiche.

I proprietari si trovano di fronte a un bivio finanziario, con impatti economici diametralmente opposti:

Opzione 1: Abbandono Definitivo del Cantiere

Decidere di non sostenere alcuna spesa residua. In caso di controllo, l’obiettivo normativo non raggiunto porta alla contestazione dell’intera pratica.

  • Esborso economico per i proprietari: L’obbligo di restituire l’intero importo dei crediti incassati in maniera indebita, ovvero 660.000 €, oltre a sanzioni e interessi.
  • Risultato: Un debito enorme con l’Erario (il rischio crac finanziario) e un palazzo tecnicamente insicuro.

Opzione 2: Completamento Selettivo e Salvaguardia dell’Investimento

Decidere di spendere i soldi mancanti per chiudere la pratica. Questa scelta è spesso guidata dalla riprogettazione SuperBonus (vedi Sezione 6) per ridurre i costi al minimo.

  • Esborso economico per i proprietari: 400.000 € (spesa viva per finire).
  • Risultato: Si garantisce il raggiungimento degli obiettivi richiesti e si consolidano definitivamente i 660.000 € di crediti già maturati.

L’analisi numerica rende inequivocabile come il completamento dei lavori, anche pagando di tasca propria la parte residua, rappresenti la scelta economicamente più razionale.

L’analisi numerica rende evidente come, sebbene oneroso, il completamento dei lavori rappresenti la scelta economicamente più razionale per salvaguardare l’investimento e non incorrere in un debito ancora maggiore con l’erario, oltre a conseguire i suddetti benefici in termini di sicurezza e durabilità dell’opera.

La Soluzione Strategica. Riprogettazione Pragmatica per Sbloccare i Cantieri SuperBonus

Di fronte a queste evidenze tecniche e finanziarie, l’azione immediata e strategica è l’unica risposta professionale. È fondamentale superare l’idea che sia necessario completare il “progetto faraonico” originale, spesso non più sostenibile.

La strategia vincente per sbloccare i cantieri SuperBonus bloccati è la riprogettazione SuperBonus pragmatica. Un tecnico esperto e qualificato può subentrare, analizzare lo stato di fatto e lo stato dei lavori eseguiti, e rimodulare l’intervento. L’obiettivo diventa pragmatico: determinare quel pacchetto minimo di lavori strettamente necessari per raggiungere i requisiti di legge (le due classi energetiche e/o la riduzione del rischio sismico) e consentire la chiusura di tutte le pratiche.

L’obiettivo primario di questo approccio è duplice e pragmatico:

  1. Determinare il pacchetto minimo di lavori strettamente necessari per raggiungere i requisiti di legge (le due classi energetiche e/o la riduzione del rischio sismico).
  2. Consentire la chiusura di tutte le pratiche urbanistiche e fiscali.

Questa riprogettazione, orientata all’efficacia e all’ottimizzazione dei costi, permette di raggiungere tre obiettivi fondamentali:

  • Sicurezza Fiscale: Mettere in sicurezza i crediti fiscali già percepiti.
  • Sicurezza Strutturale: Garantire la sicurezza e la durabilità dell’edificio.
  • Contenimento Costi: Minimizzare l’esborso economico a carico del committente per il completamento.

Inoltre, è cruciale considerare l’integrazione di questi lavori di completamento con eventuali bonus fiscali minori ancora in vigore (es. Bonus Ristrutturazione 50%, EcoBonus ordinario). Ciò permette di ottimizzare ulteriormente la spesa residua. Affidarsi a un tecnicno esperto consente di trovare l’approccio più snello ed economico per regolarizzare la situazione e scongiurare l’obbligo di restituire crediti SuperBonus allo Stato.

Il Partner Tecnico Specialistico per l’Uscita dalla Crisi dei Cantieri Bloccati. L’Esperienza di 3NGINEERS Srl

Affrontare una situazione così complessa e multi-disciplinare come la crisi dei cantieri SuperBonus bloccati richiede competenza ingegneristica di alto livello, esperienza pregressa e una solida rete di partner affidabili.

3NGINEERS Srl è una società di ingegneria che si è distinta per aver gestito e portato a termine con successo decine di cantieri SuperBonus 110%, specializzandosi proprio nelle situazioni di crisi (“Rescue Project”).

Oggi, il team di 3NGINEERS è attivamente impegnato nell’aiutare proprietari e amministratori di condominio a sbloccare i cantieri rimasti incompiuti. Grazie a un approccio multidisciplinare e a una profonda conoscenza delle dinamiche tecniche e burocratiche, la società è in grado di:

  • Analizzare ogni singolo caso da un punto di vista tecnico-strutturale e fiscale-legale.
  • Riprogettare gli interventi in ottica di ottimizzazione dei costi e dei benefici prestazionali.
  • Gestire l’intero iter burocratico e le asseverazioni necessarie fino alla chiusura definitiva delle pratiche.

Inoltre, consapevole delle difficoltà finanziarie che molte famiglie stanno affrontando, 3NGINEERS Srl collabora con un network di imprese di costruzione di provata affidabilità, capaci non solo di eseguire i lavori a regola d’arte, ma anche di offrire finanziamenti e soluzioni di pagamento personalizzate, per permettere ai committenti di completare i lavori con maggiore serenità e mettere in sicurezza il proprio patrimonio immobiliare e finanziario.

FAQ – Tecniche e Fiscali sui Cantieri SuperBonus Bloccati

Sono obbligato a restituire i crediti se l’impresa è fallita e non ha concluso i lavori? Sì. Il fallimento della ditta appaltatrice non esonera il proprietario dall’obbligo legale di raggiungere l’obiettivo prestazionale (EcoBonus o SismaBonus) e di chiudere le pratiche per validare i crediti fiscali. Senza il completamento e la chiusura, l’Agenzia delle Entrate richiederà al proprietario di restituire crediti SuperBonus.

Cosa si intende esattamente per “pacchetto minimo di lavori” in un cantiere bloccato? È il risultato di una diagnosi tecnica accurata che definisce gli interventi strettamente necessari e sufficienti per raggiungere il requisito di legge (es. la riduzione di una classe sismica o il doppio salto energetico). Serve a chiudere le pratiche minimizzando l’esborso economico del committente.

Se i lavori EcoBonus sono parzialmente completati, l’edificio è meno efficiente o più danneggiato? Entrambe le condizioni possono verificarsi. Un isolamento termico incompleto o esposto può causare un degrado accelerato delle facciate, infiltrazioni d’acqua e la formazione di muffe e ponti termici, compromettendo la durabilità della struttura.

Il Decreto 212/2023 può salvare il mio EcoBonus incompleto? No, in quasi tutti i casi di cantieri SuperBonus bloccati. L’eccezione del D.L. 212/2023 è applicabile in casistiche estremamente limitate, solo se non vi sono altri vizi formali e solo per EcoBonus. Per il SismaBonus non vale mai.

Qual è il principale rischio legale di un cantiere bloccato verso l’esterno? Il proprietario rischia la responsabilità civile e penale per i danni a terzi causati dalla sicurezza cantiere incompiuto, come la caduta di materiali o incidenti dovuti a ponteggi non a norma. Un tecnicno esperto è fondamentale per adottare le misure di contenimento del rischio.

Qual è la differenza di impatto economico tra completamento e abbandono? L’abbandono espone il proprietario al rischio di recupero crediti del 110% (il rischio crac). Il completamento (spesa viva per finire la parte residua) è quasi sempre la scelta economicamente più razionale per salvaguardare il credito già ottenuto.

Un intervento sismico parzialmente eseguito è un bene o un male per la struttura? È un male. L’interruzione a metà di un consolidamento sismico può alterare l’equilibrio statico dell’edificio, creando nuove vulnerabilità e rendendo la struttura meno sicura di prima.

In cosa consiste la consulenza di riprogettazione SuperBonus? La consulenza mira a effettuare una diagnosi tecnica accurata, a valutare lo stato di avanzamento e a ri-orientare l’intervento sul pacchetto minimo di lavori necessario per raggiungere gli obiettivi di legge e consentire la chiusura delle pratiche, minimizzando l’esborso finanziario.

La Tua Prossima Mossa Strategica e Professionale

Il quadro tecnico e finanziario dei cantieri SuperBonus bloccati è critico, rappresentando una seria minaccia alla sicurezza strutturale e un potenziale rischio crac finanziario. L’inerzia non è una strategia, ma l’esposizione al rischio massimo: l’attesa di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate o di un incidente dovuto alla sicurezza cantiere incompiuto è un’opzione insostenibile.

Inoltre, la soluzione professionale non risiede nel ripristino del progetto originale. La via d’uscita è l’adozione di un approccio tecnico-legale e pragmatico: la riprogettazione SuperBonus. Questo approccio è l’unica via per definire quel “pacchetto minimo” di lavori indispensabili, raggiungere gli obiettivi normativi e blindare i crediti fiscali già percepiti.

Per trasformare questa potenziale perdita in un progetto di regolarizzazione controllato e sostenibile, è necessario agire subito con la competenza di uno specialista. 3NGINEERS Srl si posiziona come il partner tecnico specializzato in grado di offrire la valutazione e la riprogettazione SuperBonus necessarie, gestendo l’intero iter burocratico e offrendo soluzioni finanziarie personalizzate.

Non procrastinare la sicurezza del tuo patrimonio. Non aspettare che l’Erario contesti i tuoi crediti.

Contatta oggi 3NGINEERS Srl per una Consulenza Dedicata e Gratuita di 30 minuti.

Questa è l’opportunità per ricevere una valutazione tecnica rigorosa del tuo cantiere bloccato, definire una strategia di riprogettazione SuperBonus su misura e mettere in sicurezza il tuo patrimonio immobiliare e finanziario, portando la tua proprietà a uno stato di regolarità definitiva.

conto termico 3.0

Conto Termico 3.0. La Svolta per l’Efficienza Energetica

Il Conto Termico 3.0 rappresenta l’evoluzione più recente di un meccanismo di incentivazione pubblico promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l’obiettivo primario di stimolare interventi mirati all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia termica derivante da impianti a fonti rinnovabili negli edifici ad uso privato e pubblico. Non si tratta di una detrazione fiscale, bensì di un contributo a fondo perduto, erogato direttamente, e si configura come un’agevolazione non soggetta a scadenza.

Di conseguenza, per le aziende e le Pubbliche Amministrazioni che desiderano avviare processi di riqualificazione energetica, il Conto Termico 3.0 è uno strumento fondamentale. Si pone in maniera strategica verso la transizione energetica nazionale, agevolando una riduzione concreta dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione.

Indice dei Contenuti

Struttura del Nuovo Decreto: Novità e Semplificazioni

Schema dell’evoluzione normativa dal Conto Termico 1.0 al Conto Termico 3.0.

Il nuovo decreto sul Conto Termico 3.0, frutto di un’evoluzione normativa che risponde in modo specifico alle attuali criticità ambientali, è strutturato in sei Titoli e 31 articoli. In pratica, l’aggiornamento introduce importanti novità pensate per rendere l’accesso agli incentivi più snello e inclusivo.

Di conseguenza, l’impatto di questo aggiornamento è diretto e volto a massimizzare l’adozione degli interventi di efficientamento. Il testo originale del decreto, per esempio, è stato rivisto per focalizzarsi su tre aree di miglioramento essenziali.

I Tre Punti Chiave dell’Evoluzione Normativa

Il decreto si concentra in particolare su:

  • La semplificazione dell’accesso al meccanismo incentivante, riducendo la burocrazia.
  • L’ampliamento della platea dei beneficiari17, includendo più soggetti pubblici e privati.
  • L’aggiornamento delle tipologie di interventi agevolabili e, aspetto cruciale, l’adeguamento delle spese ammissibili ai prezzi di mercato e ai progressi tecnologici.

Tale evoluzione normativa garantisce che il Conto Termico 3.0 possa supportare un ventaglio più ampio di progetti, rendendo la riqualificazione energetica accessibile a più attori economici e istituzionali. In sintesi, l’obiettivo è trasformare un meccanismo complesso in un volano per l’innovazione sostenibile.

Platea Ampliata. Chi Sono i Nuovi Beneficiari del Conto Termico 3.0

Schema della platea dei beneficiari del Conto Termico 3.0.

Il Conto Termico 3.0 coinvolge oggi una gamma significativamente più estesa di soggetti rispetto alle versioni precedenti. L’ampliamento della platea dei beneficiari Conto Termico mira a democratizzare l’accesso ai fondi per l’efficienza energetica degli edifici, includendo sia enti pubblici che una vasta gamma di operatori privati.

Tra i beneficiari pubblici, troviamo naturalmente le amministrazioni centrali, regionali e locali, includendo anche società in house, autorità portuali, enti di edilizia residenziale pubblica come gli ex IACP e cooperative edilizie sociali.

Soggetti Pubblici Equiparati: Enti del Terzo Settore e ONLUS

Una delle novità più rilevanti del Conto Termico 3.0 riguarda l’inclusione di nuovi soggetti al settore pubblico. Di conseguenza, alla categoria si aggiungono gli Enti del Terzo Settore e le ONLUS, che sono oggi equiparati alle Pubbliche Amministrazioni. Ciò significa che anche tali realtà possono beneficiare delle condizioni di accesso e delle aliquote di incentivazione più favorevoli, tipicamente riservate agli enti statali e locali.

Incentivi per Privati e Imprese B2B

Per quanto riguarda i soggetti privati, il decreto estende in modo significativo l’accesso agli incentivi, andando oltre i singoli cittadini. In pratica, sono coinvolte le imprese di ogni dimensione attive nel settore terziario e produttivo, dei servizi e della ricettività, quali alberghi, uffici, negozi, magazzini, capannoni, ecc.. Per esempio, alberghi, uffici direzionali, negozi, magazzini e capannoni industriali possono ora accedere al contributo a fondo perduto per migliorare l’efficienza energetica degli edifici aziendali.

Un altro punto di rilievo è l’incentivazione per chi adotta configurazioni di autoconsumo, un’ottima opportunità per le aziende che puntano all’autosufficienza energetica.

Tipologie di Interventi Incentivati. Due Macro-Categorie Fondamentali

Nel nuovo decreto relativo al Conto Termico 3.0, le tipologie di intervento agevolabili si articolano principalmente in due macro categorie, ciascuna mirata a specifiche aree della riqualificazione energetica.

Incremento dell’Efficienza Energetica degli Edifici (Titolo II, Art. 5)

La prima macro-categoria riguarda l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici (Titolo II, Art. 5) esistenti. In primo luogo, rientra l’isolamento termico delle superfici opache e trasparenti. Sono inclusi interventi mirati a migliorare la coibentazione attraverso l’applicazione su pareti, solai, coperture e pavimenti, nonché la sostituzione degli infissi, una misura fondamentale per ridurre le dispersioni di calore.

In aggiunta, è prevista l’installazione di sistemi di schermatura solare, essenziali per proteggere gli ambienti interni dall’irraggiamento eccessivo durante i mesi più caldi. Inoltre, un obiettivo ambizioso ma cruciale sostenuto dal decreto è la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con interventi complessi mirati a raggiungere elevati standard di performance.

Non solo coibentazione: tra gli interventi incentivati si includono la sostituzione dei sistemi di illuminazione con soluzioni più efficienti e l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti, come la building automation, o domotica, che permettono un uso più razionale e intelligente dell’energia. Infine, a condizione della contestuale sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche, sono incentivate l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e, soprattutto per le aziende, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. In sintesi, il decreto promuove l’integrazione tra l’efficienza energetica e la produzione autonoma di energia rinnovabile.

Produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Titolo III, Art. 8)

La seconda categoria di interventi riguarda specificamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III, Art 8). Il focus principale è sulla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale tradizionali con soluzioni più efficienti e sostenibili, come pompe di calore, sistemi ibridi o generatori a biomassa.

In secondo luogo, viene incentivata l’installazione di impianti solari termici, che sfruttano l’energia del sole per la produzione di acqua calda, e la sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore. Tale tecnologia, in particolare, consente un notevole risparmio energetico.

Un altro intervento sostenuto per favorire la distribuzione del calore in modo più sostenibile riguarda l’allacciamento a reti di teleriscaldamento efficienti. Per concludere, è incentivata anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, una soluzione tecnologicamente avanzata che permette di produrre simultaneamente energia elettrica e termica con elevata efficienza energetica.

Schema riepilogativo degli interventi e delle risorse economiche del Conto Termico 3.0.

Incentivi Economici e Dotazione Finanziaria del Conto Termico 3.0

Gli incentivi economici rappresentano un elemento centrale del Conto Termico 3.0, ideati per rendere l’adozione di interventi virtuosi di efficienza energetica più accessibile e conveniente per tutte le categorie di beneficiari Conto Termico: cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

La Copertura Fino al 100%. Requisiti e Vantaggi

Di norma, il contributo copre circa il 65% delle spese ammissibili sostenute per la riqualificazione energetica. Tuttavia, in particolari e specifici casi, l’incentivo può raggiungere un massimale del 100%. È il caso, per esempio, dei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, per le Pubbliche Amministrazioni e le ONLUS, o ancora per interventi di particolare rilevanza ambientale. In pratica, un rimborso totale rappresenta una straordinaria opportunità per azzerare l’impatto finanziario degli investimenti in pompe di calore e sistemi green.

I 900 Milioni di Euro per Sostenere la Riqualificazione Energetica

La dotazione finanziaria complessiva stanziata a supporto del Conto Termico 3.0 è pari a 900 milioni di euro annui. Il plafond è suddiviso per garantire un sostegno equo e mirato alle diverse categorie:

  • 500 milioni di euro sono dedicati ai privati e alle imprese.
  • 400 milioni di euro sono destinati alle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, è previsto uno stanziamento specifico di 20 milioni di euro, destinati esclusivamente alla realizzazione di diagnosi energetiche. Il dato sottolinea l’importanza di un approccio metodologico e analitico prima dell’esecuzione dei lavori.

Per agevolare ulteriormente l’accesso agli incentivi e ridurre la burocrazia, le procedure di domanda sono state semplificate: è possibile presentare la domanda fino a 90 giorni dopo aver completato l’intervento, riducendo così burocrazia e tempi di attesa.

Monitoraggio, Criteri di Sostenibilità e Aggiornamento dei Prezzi di Mercato

Il decreto sul Conto Termico 3.0 non si limita a erogare incentivi, ma introduce anche meccanismi fondamentali per garantire l’efficacia e la sostenibilità a lungo termine degli interventi finanziati. Infatti, un sistema di monitoraggio costante è previsto per garantire l’effettivo rendimento degli interventi realizzati. Ciò assicura che gli obiettivi di efficienza energetica siano realmente raggiunti, proteggendo l’investimento pubblico e privato.

Inoltre, il decreto aggiorna le spese ammissibili tenendo conto dell’andamento dei prezzi di mercato e dei progressi tecnologici. In pratica, il meccanismo garantisce che gli incentivi siano sempre pertinenti e coprano i costi effettivi di installazione di tecnologie all’avanguardia come le pompe di calore o i sistemi di coibentazione di ultima generazione.

Per quanto riguarda la sostenibilità, sono inclusi anche criteri volti a incentivare soluzioni innovative e sostenibili, in linea con le strategie europee di economia circolare e di contenimento dell’impatto ambientale. Di conseguenza, il Conto Termico 3.0 si allinea strettamente alle strategie europee di economia circolare e di contenimento dell’impatto ambientale, rafforzando il legame tra riqualificazione energetica e responsabilità ecologica aziendale.

Accesso agli Incentivi e Iter Logico da Seguire per l’Erogazione GSE

Per accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico è necessario seguire un iter che garantisce trasparenza e correttezza nella gestione delle richieste. A tal fine, è cruciale conoscere sia le diverse modalità di accesso agli incentivi, sia l’intero percorso logico da seguire, ovvero i passaggi fondamentali che conducono dalla registrazione iniziale sul portale GSE, Gestore dei Servizi Energetici, fino all’erogazione del contributo economico.

Le Tre Modalità di Accesso: Diretto, Tramite ESCO, e Comunità Energetiche

🟢 Accesso diretto
Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
Modalità di presentazione: La richiesta di incentivo è inoltrata direttamente al GSE attraverso il portale dedicato, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure previste.
Specificazioni per le pubbliche amministrazioni: Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di partenariato pubblico‑privato ovvero farsi rappresentare da altra amministrazione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

🔵 Accesso tramite ESCO
Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
Modalità di presentazione: I soggetti beneficiari stipulano un contratto di prestazione energetica con una ESCO (Energy Service Company), alla quale è demandata la gestione dell’intero iter di richiesta e di ottenimento dell’incentivo.
Indicazioni per i soggetti privati: Per i soggetti privati, l’accesso tramite ESCO è di norma previsto per interventi di maggior rilievo, in particolare in ambito residenziale e terziario.

🏡 Accesso tramite comunità energetiche
Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche, soggetti privati e altri soggetti ammessi quali membri di una Comunità Energetica Rinnovabile o di configurazioni di autoconsumo collettivo.
Modalità di presentazione: La richiesta di incentivo è presentata in qualità di aderenti a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o a una configurazione di autoconsumo, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal GSE.

I 7 Passaggi dell’Iter Logico dal Portale GSE al Contributo

L’iter logico che conduce all’erogazione del contributo economico si articola in sette passaggi fondamentali:

1. Registrazione
Accesso e registrazione al Portale GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

2. Realizzazione dell’intervento
Esecuzione dell’intervento di efficienza energetica o installazione di impianti termici alimentati da fonti di energia rinnovabili.
L’intervento deve essere completato prima della presentazione della domanda.

3. Preparazione della documentazione
Predisposizione della documentazione necessaria, tra cui:

  • Scheda-domanda generata dal portale
  • APE post-intervento (se previsto)
  • Fatture e relativi bonifici parlanti
  • Schede tecniche dei dispositivi
  • Relazione tecnica dell’intervento
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti
  • Eventuali titoli abilitativi o permessi edilizi

4. Presentazione della domanda
Invio della domanda di incentivo tramite Portale GSE, da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

5. Verifica GSE
Controllo e valutazione della pratica da parte del GSE.

6. Esito della richiesta
Comunicazione ufficiale dell’esito da parte del GSE.

7. Erogazione del contributo

  • Se l’importo è inferiore o uguale a 15.000 euro, il rimborso viene erogato in un’unica rata, indicativamente entro 60 giorni dall’approvazione.
  • Se l’importo supera i 15.000 euro, il rimborso avviene in più rate annuali distribuite in 2 o 5 anni, a seconda della tipologia di intervento.

FAQ – Domande Frequenti sul Conto Termico 3.0

Di seguito, le risposte alle domande più frequenti che emergono in fase di valutazione degli interventi con il Conto Termico 3.0.

Cos’è esattamente il Conto Termico 3.0 e che tipo di agevolazione offre?

È l’ultima evoluzione di un meccanismo di incentivazione promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Non è una detrazione fiscale, ma un contributo a fondo perduto, erogato dal GSE, per supportare interventi di efficienza energetica degli edifici e la produzione di calore da impianti a fonti rinnovabili.

Qual è la copertura massima delle spese ammissibili e chi può ottenere il 100%?

Di norma, il contributo copre il 65% delle spese ammissibili. L’incentivo può raggiungere il 100% per specifici interventi, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, le ONLUS e i Comuni sotto i 15mila abitanti, o per interventi di particolare rilevanza ambientale.

Le imprese private e il settore terziario possono accedere agli incentivi?

Sì. Il Conto Termico 3.0 ha ampliato la platea dei beneficiari Conto Termico, includendo le imprese di ogni dimensione attive nel settore terziario e produttivo, dei servizi e della ricettività, quali alberghi, uffici e capannoni.

Quanto tempo ho per presentare la domanda al GSE dopo aver finito i lavori?

Le procedure sono state semplificate. È possibile presentare la domanda al GSE entro il termine massimo di 90 giorni successivi al completamento dell’intervento. Lo snellimento riduce la pressione burocratica e i tempi di attesa.

Come viene erogato il contributo a fondo perduto del Conto Termico 3.0?

L’erogazione dipende dall’importo. Per cifre inferiori o uguali a 15.000 euro, il rimborso è in un’unica rata entro circa 60 giorni dall’approvazione. Se l’importo è superiore, il contributo è distribuito in più rate annuali nell’arco di 2 o 5 anni, a seconda del tipo di intervento.

È obbligatorio installare pompe di calore per ottenere l’incentivo?

No, l’installazione di pompe di calore è una delle opzioni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Sono incentivati anche impianti solari termici, sistemi ibridi o generatori a biomassa. Consulta il Titolo III per le opzioni complete.

Quali documenti principali sono richiesti per la pratica GSE?

La documentazione è vasta e include la Scheda-domanda generata dal portale, APE post-intervento (se previsto), fatture e bonifici parlanti, schede tecniche dei dispositivi e la relazione tecnica dell’intervento.

Il Conto Termico 3.0 come Volano per la Sostenibilità Aziendale

In conclusione, il Conto Termico 3.0 si configura come uno strumento affidabile, moderno e versatile, indispensabile per chiunque voglia investire in modo serio nella sostenibilità e nell’efficienza energetica degli edifici. Grazie al contributo a fondo perduto, esso è in grado di ampliare in modo significativo la partecipazione all’efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Di conseguenza, l’articolo dimostra come, grazie a una platea di beneficiari Conto Termico ben definita, a una gamma aggiornata di interventi incentivabili e a un sistema di incentivi solido e semplificato, questo decreto rappresenti un volano decisivo per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio italiano e per la sostenibilità ambientale nel lungo periodo. È il momento ideale per trasformare i costi operativi in investimenti strategici.

Affrontare una situazione normativa così complessa richiede non solo competenza tecnica, ma anche esperienza amministrativa e una solida rete di partner affidabili. Il Conto Termico 3.0 è una straordinaria opportunità, ma solo una gestione integrata e precisa garantisce di massimizzare gli incentivi fino al 100%.

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Quadro-Normativo

Sanatorie Strutturali. Quadro Normativo

Le Sanatorie Strutturali rappresentano una delle sfide più complesse nella gestione del patrimonio immobiliare aziendale, spesso causa di blocchi operativi o della svalutazione degli asset. Durante compravendite o ristrutturazioni, infatti, non basta verificare la conformità alle leggi attuali: è indispensabile analizzare il quadro normativo vigente al momento della costruzione. Senza questa ricostruzione storica, distinguere tra un semplice condono e la rigorosa “doppia conformità” diventa impossibile, esponendo l’impresa a rischi legali e sanzioni.

In questo articolo tecnico, l’Ing. Emanuele Triches ricostruisce l’evoluzione legislativa italiana dal 1907 alle NTC 2018, offrendo una guida indispensabile per districarsi tra decine di decreti e classificazioni sismiche. Scoprirete come determinare l’obbligo di deposito del progetto all’epoca dell’abuso e come gestire casi specifici, come i balconi a Roma, per trasformare una criticità burocratica in una pratica risolta con successo.

Premessa alle Sanatorie Strutturali

Per effettuare la sanatoria di un intervento strutturale, sia essa tramite condono edilizio o altre procedure edilizie, l’aspetto più importante riguarda l’analisi della normativa in vigore al momento della sua realizzazione. 

Nella redazione di una idoneità statica o sismica per una domanda di condono edilizio, ad esempio, è necessario riportare la normativa vigente all’epoca dell’abuso, con particolare riguardo per la distinzione tra normativa statica e sismica. Per un accertamento di conformità ai sensi dell’Art. 36 del DPR380/2001 e smi, invece, occorre dichiarare la doppia conformità dell’opera e a tal fine è di primaria importanza determinare se all’epoca di realizzazione fosse necessario o meno il deposito del progetto strutturale.

Un caso molto frequente a Roma è quello dei balconi, la cui realizzazione veniva spesso aggiunta in corso di svolgimento dei lavori e non erano quindi riportati all’interno delle licenze edilizie. Per la loro regolarizzazione, oltre alla sanatoria urbanistica, è necessario effettuare anche una valutazione da un punto di vista strutturale e stabilire se fossero conformi o meno alla normativa in vigore al momento della realizzazione.

Tuttavia, l’individuazione della normativa di riferimento all’epoca della costruzione risulta estremamente complessa, perché le normative strutturali ante 2005 erano costituite da decine di leggi e decreti, sottoposti ad aggiornamenti costanti e, soprattutto, differenziati tra zone sismiche e zone non sismiche. Può risultare quindi particolarmente arduo determinare a quale normativa fare riferimento per la nostra specifica opera e se fosse o meno obbligatorio il deposito del progetto strutturale.

Cercheremo in questo articolo di ricostruire l’evoluzione della normativa nazionale in materia strutturale al fine di fornire tutti i riferimenti utili a svolgere tale valutazione; la trattazione riguarda il caso specifico di Roma, ma può essere facilmente estesa a qualsiasi altro ambito nazionale. Non sarà oggetto di questa trattazione l’aspetto urbanistico relativo alle sanatorie.

Evoluzione del Quadro Normativo 

Le Origini: dal 1907 al 1970 

Con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 10 gennaio 1907, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/1907, vennero approvate in Italia le prime norme tecniche che imponevano l’obbligo di calcolo per il cemento armato per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. Seguì una lunga serie di decreti e circolari, spesso contraddittori e legati a singole zone, in genere emanate a seguito di eventi sismici.

Con i Regi Decreti del 16 novembre 1939 n.2228 e 2229, emanati da Re Vittorio Emanuele III, si pose fine al disordine normativo e si instaurò una prima normativa nazionale da applicare a tutte le opere in cemento semplice ed armato, imponendo le verifiche già introdotte nel 1907 in modo chiaro ed univoco.

Le uniche norme strutturali applicabili sull’intero territorio nazionale riguardavano quindi il cemento, senza specifici riferimenti alle azioni sismiche, e rimasero in vigore fino alla prima metà degli anni ’70, a cui si andavano a sommare una serie di norme applicabili localmente con rudimentali principi di progettazione sismica, riguardanti soprattutto i comuni colpiti da calamità.

L’Evoluzione: dal 1971 al 2005 

A metà degli anni ’70 la normativa tecnica viene radicalmente rivista e si creano due diversi filoni legislativi, uno per le aree classificate come sismiche ed uno per il resto del territorio nazionale.

La normativa in ambito statico (non sismico) prende origine dalla Legge 5 novembre 1971 n.1086, che sanciva le “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”. In applicazione di tale legge sono stati emanati nel corso degli anni tutta una lunga serie di decreti attuativi con l’evoluzione delle norme tecniche:

  • D.M. 30 maggio 1972 recante “Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 30 maggio 1974 recante “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche”
  • D.M. 16 giugno 1976 recante “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 26 marzo 1980 recante “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche”
  • D.M. 01 aprile 1983 n.47 recante “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 27 luglio 1985 recante “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 14 febbraio 1992 recante “Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”
  • D.M. 9 gennaio 1996 recante “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”
  • D.M. 05 agosto 1999 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

Per le zone classificate come sismiche, la progettazione strutturale trae origine dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64, che stabiliva “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. A questa erano seguiti una serie di decreti attuativi che andavano via via affinando le modalità di calcolo:

  • D.M. 03 marzo 1975 n.40 recante “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
  • D.M. 03 ottobre 1978 recante “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
  • D. 03 giugno 1981 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
  • D.M. 12 febbraio 1982 recante “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
  • D.M. 19 giugno 1984 recante “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”
  • D.M. 24 gennaio 1986 recante “Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche”
  • D.M. 9 gennaio 1987 n.58 e D.M. 20 novembre 1987 recanti “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”
  • D.M. 3 dicembre 1987 recante “Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”
  • D.M. 16 gennaio 1996 recante “Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 5 giugno 1996 dal D.M. 04 marzo 1996.

Questo continuo aggiornamento, sia in campo sismico che statico, diede origine ad un disordinato quadro normativo, tanto che le norme diventarono una voluminosa raccolta di testi prescrittivi e frequentemente contraddittori. Il sovrapporsi di decreti e circolati, fece perdere il significato di essenzialità della norma, la cui applicazione divenne assai difficoltosa. 

Il Primo Testo Unico delle Norme Tecniche 

Il 14 settembre 2005 viene emanato il D.M. recante le NTC2005, che rappresenta il primo tentativo di creare un Testo Unico delle Norme Tecniche, in cui confluiscono sia la L.1086/71 che la L. 64/74. Per la prima volta si hanno delle norme tecniche riguardanti tutti i materiali, con capitoli specifici su conglomerati cementizi, acciaio, legno e muratura ed uno generico per gli altri materiali da costruzione, da applicare su tutto il territorio nazionale. 

La progettazione strutturale subisce una totale rivisitazione. Si prende finalmente coscienza del fatto che tutto il territorio nazionale è sostanzialmente un’area sismica, recependo l’OPCM 3274/2003, e viene eliminata la distinzione tra progettazione in zone sismiche e progettazione in zone non sismiche, fino a quel momento considerati due ambiti totalmente autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, con differenti normative di riferimento. Per le aree classificate in zona 4 (quelle a minore sismicità) si mantiene la possibilità di eseguire dei calcoli “semplificati” mediante il metodo delle tensioni ammissibili. 

La grande differenza rispetto alla normativa precedente risiede nell’approccio, che passa da prescrittivo a prestazionale. Questo primo passo verso una normativa nazionale univoca e di immediata applicazione troverà consacrazione con le successive NTC2008 e NTC2018

Le NTC2005 sono entrate in vigore il 23 ottobre 2005, ma la loro applicazione è rimasta facoltativa fino al 23 aprile 2007. Prima di tale data era possibile scegliere se applicare le NTC2005 oppure i precedenti D.M. 1996:

  • Per le zone non sismiche: D.M. 9 gennaio 1996, come modificato dal D.M. 05 agosto 1999, valido fino 23 ottobre 2005; successivamente, fino al 23 aprile 2007, era utilizzabile in alcune zone sismiche 4, a seconda della normativa regionale.
  • Per le zone sismiche: D.M. 16 gennaio 1996.

Le NTC2005 saranno in realtà poco impiegate, perché circa 9 mesi dopo l’obbligo di applicazione saranno emanate con D.M. 14 gennaio 2008 le NTC2008 e la relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, entrate in vigore il 1° luglio 2009. Queste rappresentano un perfezionamento delle precedenti norme tecniche, con piccole modifiche mirate:

  • Adozione in modo sistematico delle mappe di pericolosità sismica INGV (OPCM 3519/2006), definendo uno spettro di progetto più coerente, con parametri aggiornati e calcolabili per ciascun sito. 
  • Più accurata definizione della corrispondenza tra classi d’uso, vita nominale e periodo di riferimento delle azioni sismiche, eliminando incertezze interpretative. 
  • Uniformità tra le procedure di verifica agli stati limite, chiarendo le modalità di valutazione per diverse tipologie strutturali e riducendo le ambiguità. 
  • Rivisitazione e armonizzazione dei capitoli sui materiali, introducendo valori più coerenti con gli Eurocodici strutturali (EC0-EC8) e precisando meglio i parametri di calcolo. 
  • Introduzione di un capitolo specifico sulle costruzioni esistenti, definendo chiaramente i criteri per intervento locale, miglioramento e adeguamento sismico

Le NTC2008 sono state il primo Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni largamente impiegato sul territorio nazionale ed hanno rappresentato il vero punto di svolta in materia di progettazione strutturale. 

Normativa Vigente 

La Normativa Tecnica per le Costruzioni attualmente vigente sono le NTC2018, approvate con D.M. 17 gennaio 2018 e la relativa Circolare 21 gennaio 2019 n.7, entrate in vigore il 22 marzo 2018. Queste norme tecniche per le costruzioni costituiscono l’evoluzione delle NTC2008. 

Gli aspetti soggetti alle maggiori modifiche sono stati: 

  • Una maggiore armonizzazione con gli Eurocodici, esplicitamente richiamati come riferimento complementare. 
  • Anche per effetto dell’allineamento agli Eurocodici, si arriva ad una più completa trattazione in merito ai materiali per impiego strutturale, con possibilità di impiego di materiali anche non specificatamente trattati nelle NTC. 
  • Sulla verifica della valutazione della sicurezza delle strutture esistenti sono rafforzati i criteri per vita nominale residua, obiettivi di sicurezza differenziati (intervento locale, miglioramento, adeguamento) e viene posta maggiore attenzione sui metodi di calcolo non lineari. 
  • In fase di direzione lavori e collaudo viene rafforzata la tracciabilità dei materiali, controlli di accettazione più dettagliati (in particolare per calcestruzzo, acciaio e legno). 

Classificazione Sismica 

Per identificare la normativa di riferimento per la realizzazione di un’opera prima del 23 ottobre 2005 è di fondamentale importanza determinare la classificazione sismica della specifica area nel preciso momento della sua realizzazione.

Il primo elenco di comuni dotati di “norme tecniche ed igieniche” specifiche per aree sismiche risale al Regio Decreto 18 aprile 1909 n. 193, emanato a seguito del terremoto di Regio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908, riguardante le provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Messina.

La prima norma a citare espressamente l’obbligo di adottare principi di “edilizia sismica” è il Regio Decreto-Legge 29 aprile 1915 n. 573, emanato a seguito del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915. Tale obbligo era esteso a tutti i comuni danneggiati dal sisma nelle provincie di L’Aquila, Ascoli, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo. Nello stesso Regio Decreto erano definite regole relative ai sistemi di fondazione, alle dimensioni delle costruzioni, alle distanze fra edifici, oltre ai metodi di analisi da adottare per la progettazione sismica. Il Regio Decreto-Legge 13 marzo 1927 n. 431 introduce una seconda zona sismica, differenziando i comuni tra 1° categoria e 2° categoria in base alla pericolosità.

Segue un lungo alternarsi di leggi e decreti, emanati in genere a seguito di un evento sismico, che modificano l’elenco dei comuni sottoposti ad obbligo di progettazione sismica, una cui trattazione completa non è possibile in questa sede. Purtroppo non è presente una banca dati da cui reperire in maniera agevole tali informazioni, per cui, specialmente per i piccoli comuni, spesso l’unica strada è quella di rivolgersi direttamente all’ufficio tecnico comunale o agli uffici del Genio Civile regionale. 

Per risolvere la complicata situazione, nel 2003 (a seguito del terremoto del 31 ottobre 2022 in Molise) prende forma l’esigenza di classificare sismicamente tutto il territorio nazionale, attribuendo un valore di sismicità compreso da 1 a 4 a seconda dell’intensità del sisma previsto. Vengono emanate in tal senso una serie di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, OPCM 02 ottobre 2003 n. 3316, OPCM 23 gennaio 2004 n. 3333, OPCM 3 maggio 2005 n. 3431).

La classificazione ed il relativo obbligo di redigere i progetti secondo la vigente normativa tecnica in tutte le nuove zone sismiche 1-2-3 è entrato in vigore (a seguito di diverse proroghe) il 23 ottobre 2005, mentre per le zone sismiche 4 l’obbligo veniva demandato alle regioni. Nel Lazio tale norma è stata in seguito aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009, successivamente modificata con la D.G.R. n. 571 del 2 agosto 2019.

Per ciascun comune del territorio occorre svolgere una specifica ricerca e determinare la data esatta in cui è divenuto obbligatorio l’impiego della normativa sismica: se dal 23 ottobre 2005, a seguito della classificazione sismica nazionale, oppure se fosse classificato come sismico già in precedenza. Aspetto particolarmente insidioso risiede nel fatto che alcuni comuni sono stati aggiunti e rimossi più volte dagli elenchi delle zone sismiche.

Nel caso specifico di Roma, la proposta di classificarla in Zona III (quindi zona a bassa sismicità, ma pur sempre sismica) risale al 1998, ma solo nel 2003 viene ufficialmente attribuita tale classificazione mediante Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). A Roma l’obbligo di progettazione sismica è quindi in vigore dal 23 ottobre 2005.

Ad esempio, L’Aquila rientrava tra i comuni sismici già nel RD 29/04/1915 n. 573 ed è stata classificata in 2° categoria nel RD 13/03/1927 n. 431. In tale comune vige quindi l’obbligo di progettazione sismica dal 11 maggio 1915, data di pubblicazione del suddetto Regio Decreto.

Opere Escluse dalla Normativa 

La prima importante considerazione è che in zone classificate come non sismiche fino al 23 ottobre 2005 ed in alcune zone sismiche di categoria 4 fino al 23 aprile 2007 non vi era alcun obbligo di deposito per i progetti strutturali degli edifici in muratura portante, legno o altri materiali diversi da cemento e acciaio.

Per quanto riguarda le opere in cemento armato, invece, la Circolare del Servizio Tecnico Centrale del 14 febbraio 1974 n. 11951 relativa alle strutture in zone non sismiche da depositarsi ai sensi della Legge n. 1086/1971 così si esprimeva:

“In altri termini si considerano, ai sensi della Legge 1086, opere conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un “complesso di strutture”, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. 

Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della Legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera.” 

Ne consegue che non vi era obbligo alcuno di deposito non solo per le strutture portanti in muratura, ma anche, ad esempio, per i solai in latero cemento (sia interni che in aggetto) negli edifici in muratura portante, o per le strutture miste muratura-cls in cui gli elementi in cemento armato costituiscono una limitata porzione strutturale. 

Casistica più complessa è quella che riguarda le strutture secondarie, come i balconi in latero cemento o acciaio, all’interno di edifici in cemento armato; in questo caso l’interpretazione della circolare del 14 febbraio 1974 n. 11951 diventa meno scontata. È parere dello scrivente che anche negli edifici a struttura portante in cemento armato elementi secondari di limitate dimensioni possano essere considerati quali “elementi costruttivi che assolvano una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera” e che potevano quindi essere esclusi dall’obbligo di deposito all’interno del progetto.

Fino al 23 aprile 2007 esistono quindi numerose casistiche che non prevedevano il deposito di un progetto strutturale per la realizzazione di un elemento secondario, come poteva essere, ad esempio, un balcone.

In merito alle zone del territorio nazionale classificate come non sismiche fino all’OPCM 3274/2003, tra cui ricade il Comune di Roma, possiamo riassumere i seguenti capisaldi:

  • Strutture in cemento o acciaio prima del 23 ottobre 2005: normativa tecnica per la progettazione statica, L. 5 novembre 1971 n.1086 e successivi decreti attuativi. 
  • Altre tipologie di strutture o limitate porzioni di edifici in cemento armato prima del 23 ottobre 2005: nessuna normativa tecnica. 
  • Tutte le strutture dal 23 ottobre 2005 al 22 aprile 2007, con possibile esclusione di edifici classificati in zona 4 (in base alla normativa regionale): D.M. 16 gennaio 1996. 
  • Tutte le strutture dal 23 aprile 2007 al 01 luglio 2009: NTC2005 di cui al D.M. 14 settembre 2005. 
  • Tutte le strutture dal 01 luglio 2009 al 22 marzo 2018: NTC2008 di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e la relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617. 
  • Tutte le strutture dal 22 marzo 2018: NTC2018 di cui al D.M. 17 gennaio 2018 
    e la relativa Circolare 21 gennaio 2019 n.7. 

Nelle zone classificate come sismiche, la normativa da prendere in considerazione prima del 23 ottobre 2005 è la L. 2 febbraio 1974 n. 64 e successivi decreti attuativi. Prima di tale norma occorre fare riferimento ai Regi Decreti e alle Leggi che hanno riguardato le specifiche aree. 

Ing. Emanuele Triches 

Legge Di Bilancio 2021: Novità Sulle Agevolazioni Ecosostenibili

Il 27 dicembre 2020 è stata approvata in Parlamento la Legge Bilancio 2021, già abbozzata precedentemente, ma che ora diventa a tutti gli effetti legge di Stato. Un vero e proprio cambiamento per l’edilizia e per i professionisti tecnici.

Novità che si aggiungono o che modificano la bozza della “Manovra” nella quale si provvedeva alla proroga di tutti i bonus edilizi (Ecobonus, Bonus mobili, Bonus verde, ristrutturazioni edilizie), senza però fare cenno al prolungamento del superbonus 110% oltre il 31 dicembre 2021.

Si riassumono di seguito i tratti salienti di questa nuova direttiva.

Proroghe Per L’ecobonus, Bonus Casa, Bonus Mobili E Bonus Facciate E Nuove Detrazioni Fiscali Per L’Edilizia

Confermata la proroga a tutto il 2021 per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica, impianti di microcogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, rifacimento e recupero delle facciate.

In particolare, il bonus mobili, che prevede il 50% da applicare sugli immobili oggetto di ristrutturazione, eleva il limite di spesa a 16.000 € rispetto ai precedenti 10.000 €.

Inoltre, viene estesa la detrazione del 50% agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, prima applicabile solo alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Nuove detrazioni fiscali previste per il bonus idrico:

  • Bonus del 50% sulle spese sostenute per il risparmio di risorse idriche.
  • 1.000 € per ogni beneficiario che interviene con la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il tutto su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  • Bonus del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 € per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale.
  • Bonus del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogare da acquedotti, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 € per esercizi pubblici.

Prorogato a tutto il 2021 anche il bonus verde, ovvero l’agevolazione fiscale per la sistemazione del verde di abitazioni private e condominii.

Proroghe E Modifiche Per Il Superbonus 110%

Si proroga l’applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e interventi antisismici effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (prima 31 dicembre 2021). La ripartizione dell’incentivo avverrà in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Inoltre, è consentita la detrazione fiscale anche per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Finalmente spiegato il concetto di unità immobiliare cosiddetta “funzionalmente indipendente”. Sta a significare, quindi, un’unità immobiliare dotata di almeno tre dei seguenti impianti:

  • Impianti per l’approvvigionamento idrico
  • Impianti per il gas
  • Impianti per l’energia elettrica
  • Impianto di climatizzazione invernale

Vengono, poi, compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni al 110% anche gli edifici senza attestato di prestazione energetica, perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché, al termine degli interventi, compresi quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Non meno importante, è la modifica che riguarda la possibilità di aggiungere nelle spese detraibili al 110% anche quelle sostenute da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due, tre o quattro unità immobiliari, distintamente accatastate (anche se possedute da un unico proprietario o comproprietà da più persone fisiche).

Infine, si aggiungono al superbonus anche le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche quindi ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, tecnologie avanzate, robotica sia adatto a favorire il movimento all’interno e all’esterno dell’abitazione, in favore di persone di età superiore a 65 anni.

FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

L’entrata destinata al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” non finanzierà più per intero solo gli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale bensì 10 milioni di € saranno destinati a suddetti interventi, la restante parte, invece, sarà destinata alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI

Il Governo decide di offrire un contributo del 40% per l’acquisto di un’automobile alimentata esclusivamente ad energia elettrica. Possono usufruire di questo incentivo solo chi fa parte di un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000 €. Questo sarà disponibile fino alla fine del 2021 o fino al termine del fondo a disposizione.

PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

A beneficio di imprese che svolgono servizi di trasporto urbano di merci, viene concesso un credito d’imposta in misura massima del 30% delle spese sostenute per l’acquisto di “cargo bike” e “cargo bike” a pedalata assistita, per una spesa massima di 2.000 € in un anno.

POTENZIAMENTO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Dal 2021 si potenziano le risorse destinate all’attuazione di monitoraggio ambientale, nello specifico delle acque marine, con un incremento di 6 milioni di euro. Ciò garantisce l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente che a sua volta ha il compito di salvaguardare in maniera omogenea tutto il territorio. Il tutto nell’ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

ESONERO CONTRIBUTI

Viene istituito un fondo per garantire la copertura finanziaria che permette l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 da parte dei lavoratori autonomi e professionisti. Il fondo ammonta ad 1 miliardo di euro con un eventuale incremento di 1,5 miliardi. Per accedere a quest’agevolazione è necessario aver realizzato nel 2019 un reddito complessivo che non sia superiore a 50.000 € e aver registrato nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Vengono prolungate le agevolazioni in favore dei lavoratori tecnici specializzati, rientrati in Italia prima del 2020 e già iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). In particolare, dovranno versare un contributo del 10% o del 5% del reddito imponibile, in base al numero dei figli.

DISPOSIZIONI SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si stabilisce che regioni, comuni ed enti pubblici territoriali possono “procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari, dando notizia, sul sito istituzionale, delle relative operazioni con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito”. Il prezzo appropriato viene certificato dall’Agenzia dell’entrate.

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SISMA CENTRO ITALIA

Il “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Sisma Centro Italia”, si occupa di intervenire a favore delle zone terremotate il 24 agosto 2016, destinando 100 milioni di € per la ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA

In questo caso si parla della Campania. A tutti i comuni colpiti dal sisma del 1980 e del 1981, si attribuiscono le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e da assegnare per il completamento degli interventi di ricostruzione. Nello specifico:

  • 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008
  • 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010
  • 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012

Inoltre, vengono assegnate, ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca d’Italia al 31 dicembre 2018.

SCUOLE INNOVATIVE AL SUD

L’INAIL dispone 40 milioni di €, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, per la costruzione di scuole innovative in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (5.000 abitanti compresi), nelle regioni del sud Italia: Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno attraverso la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, antisismico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale.

AGEVOLAZIONI PER AVVIO O ESERCIZIO ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO O DI MICROIMPRESA

Dal 2021 si autorizza la spesa annua di 800.000 € a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo e di microimpresa. Particolare riguardo nei confronti della promozione e rafforzamento della microimprenditoria femminile.

ISCRO

La Legge di Bilancio promuove un importante finanziamento che va a sostegno di lavoratori autonomi e professionisti. L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) ha ricevuto consensi per la sua sperimentazione e coinvolgerà il popolo delle Partite IVA che risultano iscritte alla Gestione Separata dell’INPS. La sua applicazione durerà un triennio (dal 2021 al 2023) e si rivolgerà in particolare a coloro che, per la crisi, hanno registrato una riduzione reddituale oltre il 50%. Riduzione che dovrà essere calcolata tenendo conto della media dei redditi dei 3 anni precedenti la domanda.

L’indennità è erogata per 6 mensilità ed è pari al 25% dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (su base semestrale), e non può superare il limite di 800 € mensili e non inferiore a 250 € mensili.

La domanda deve essere presentata dal lavoratore presso l’INPS in via telematica, il tutto entro il 31 ottobre 2021/2022/2023. La richiesta deve essere allegata dall’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.

INCREMENTO DI RISORSE PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Per gli enti territoriali, aumentano le risorse:

  • Tra gli investimenti finanziabili, vengono inseriti, oltre a quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma, anche quelli per la loro progettazione.
  • Le risorse, destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica, vengono incrementate di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021/2022/2023.
  • Viene prorogata la possibilità per sindaci, presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari (previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari), prevedendo, così, specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici. Limite rimandato al 31 dicembre 2021.
  • Nuove deroghe, che si aggiungono a quelle già esistenti, riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (art. 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici).
  • Viene modificato il comma 3 dell’art. 9 del D.L. 76/20. Si chiarisce che i suddetti commissari straordinari per l’accelerazione degli interventi di edilizia scolastica non sono esclusi (come attualmente previsto) dall’applicazione dei poteri previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32 del 2019.

Per consultare il testo ufficiale della Legge di Bilancio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è disponibile anche la versione completa in formato PDF


super-bonus-110-2020

Il Fotovoltaico si Adegua al Superbonus

Impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% – Delibera 581/2020/R/eel

Pochi giorni fa, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), interviene a favore degli impianti fotovoltaici con la delibera 581/2020.

Tale provvedimento non è altro che una modifica per adattare alle nuove regole, quali il superbonus 110% e l’autoconsumo collettivo, l’impianto fotovoltaico. Queste modifiche diventano necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto da Dl 34/2020 (decreto-legge riguardante il superbonus).

Nello specifico l’ARERA dà mandato a Terna di apportare delle modifiche sui criteri per l’individuazione delle unità di produzione per consentire l’accesso al superbonus.

Considerate le direttive europee, le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi, i decreti ministeriali, le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, le delibere dell’Autorità, il Codice di rete Terna S.p.A., tutti riguardanti le nuove misure di incentivi e detrazioni per interventi eco-sostenibili, questo nuovo provvedimento delibera:

1. Di dare mandato alla società Terna

per modificare i criteri d’individuazione delle Unità di produzione (UP), con l’obiettivo di consentire a ogni sezione dell’impianto, la costituzione di un’UP.
Detto impianto deve essere in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e di essere misurato autonomamente.

A questo scopo:
“Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Le modifiche apportate al Codice di rete sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità”.

2. Che, diversamente dalle attuali disposizioni

le modalità di commercializzazione di energia elettrica (“ritiro dedicato”) hanno una durata di 5 anni solari a decorrere dall’inizio dell’entrata in esercizio dell’intervento che beneficia degli aiuti fiscali previsti dal superbonus.

3. Di modificare il “Testo Integrato Scambio sul Posto”

con le seguenti modalità:

  • all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera: “u) unità di produzione o UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
  • all’articolo 3, comma 3.2bis, lettera c), dopo le parole “l’elenco degli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e l’elenco delle unità di produzione”;
  • all’articolo 3, comma 3.2ter, dopo le parole “gli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e/o le unità di produzione”;
  • all’articolo 4, comma 4.1, dopo le parole “Gli impianti” sono aggiunte le seguenti: “e le unità di produzione”;
  • all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
  • all’articolo 4, comma 4.5, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
  • all’articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo le parole “l’accesso all’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’unità di produzione”;
  • all’articolo 6, comma 6.2, dopo le parole “Nel caso di impianti” sono aggiunte le seguenti: “e/o di unità di produzione”.

4. Che il Gestore Servizi Energetici (GSE)

possa adeguare l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato (di cui alla delibera n° 280/07 e al relativo Allegato A) e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto (di cui alla delibera n° 570/2012/R/efr) e al relativo Testo Integrato Scambio sul Posto, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento.

5. Delibera di trasmettere la presente delibera

a Terna S.p.A. e al Gestore Servizi Energetici (GSE).

6. Di pubblicare tale delibera

unitamente al Testo Integrato Scambio sul Posto, tenendo conto delle modifiche contenute nel relativo provvedimento.

Quanto descritto può meglio spiegare e chiarire gli aspetti della delibera 581/2020, che per quanto complessa e articolata, può essere supportata da professionisti capaci di fornire tutto quanto è necessario all’utente privato, che desidera avvalersi delle facilitazioni fiscali relative al superbonus.

Di seguito è disponibile il link al documento ufficiale dell’ARERA, dove è possibile scaricare il PDF e consultare un quadro generale della nuova misura.