Il Fotovoltaico si Adegua al Superbonus
Impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% – Delibera 581/2020/R/eel
Pochi giorni fa, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), interviene a favore degli impianti fotovoltaici con la delibera 581/2020.
Tale provvedimento non è altro che una modifica per adattare alle nuove regole, quali il superbonus 110% e l’autoconsumo collettivo, l’impianto fotovoltaico. Queste modifiche diventano necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto da Dl 34/2020 (decreto-legge riguardante il superbonus).
Nello specifico l’ARERA dà mandato a Terna di apportare delle modifiche sui criteri per l’individuazione delle unità di produzione per consentire l’accesso al superbonus.
Considerate le direttive europee, le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi, i decreti ministeriali, le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, le delibere dell’Autorità, il Codice di rete Terna S.p.A., tutti riguardanti le nuove misure di incentivi e detrazioni per interventi eco-sostenibili, questo nuovo provvedimento delibera:
1. Di dare mandato alla società Terna
per modificare i criteri d’individuazione delle Unità di produzione (UP), con l’obiettivo di consentire a ogni sezione dell’impianto, la costituzione di un’UP.
Detto impianto deve essere in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e di essere misurato autonomamente.
A questo scopo:
“Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Le modifiche apportate al Codice di rete sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità”.
2. Che, diversamente dalle attuali disposizioni
le modalità di commercializzazione di energia elettrica (“ritiro dedicato”) hanno una durata di 5 anni solari a decorrere dall’inizio dell’entrata in esercizio dell’intervento che beneficia degli aiuti fiscali previsti dal superbonus.
3. Di modificare il “Testo Integrato Scambio sul Posto”
con le seguenti modalità:
- all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera: “u) unità di produzione o UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.”;
- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
- all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
- all’articolo 3, comma 3.2bis, lettera c), dopo le parole “l’elenco degli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e l’elenco delle unità di produzione”;
- all’articolo 3, comma 3.2ter, dopo le parole “gli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e/o le unità di produzione”;
- all’articolo 4, comma 4.1, dopo le parole “Gli impianti” sono aggiunte le seguenti: “e le unità di produzione”;
- all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
- all’articolo 4, comma 4.5, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
- all’articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo le parole “l’accesso all’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’unità di produzione”;
- all’articolo 6, comma 6.2, dopo le parole “Nel caso di impianti” sono aggiunte le seguenti: “e/o di unità di produzione”.
4. Che il Gestore Servizi Energetici (GSE)
possa adeguare l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato (di cui alla delibera n° 280/07 e al relativo Allegato A) e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto (di cui alla delibera n° 570/2012/R/efr) e al relativo Testo Integrato Scambio sul Posto, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento.
5. Delibera di trasmettere la presente delibera
a Terna S.p.A. e al Gestore Servizi Energetici (GSE).
6. Di pubblicare tale delibera
unitamente al Testo Integrato Scambio sul Posto, tenendo conto delle modifiche contenute nel relativo provvedimento.
Quanto descritto può meglio spiegare e chiarire gli aspetti della delibera 581/2020, che per quanto complessa e articolata, può essere supportata da professionisti capaci di fornire tutto quanto è necessario all’utente privato, che desidera avvalersi delle facilitazioni fiscali relative al superbonus.
Di seguito è disponibile il link al documento ufficiale dell’ARERA, dove è possibile scaricare il PDF e consultare un quadro generale della nuova misura.