SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività

Che cos’è la Scia edilizia e qual è la normativa di riferimento?

La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) va presentata per tutte quelle attività economiche soggette a verifica dei requisiti.

CILA

Scia inizio attività commerciale

Che cos’è la Scia edilizia e qual è la normativa di riferimento?

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è sempre una comunicazione edilizia (introdotta dalla Legge 122 del 2010), che riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che abbiano a che fare con le parti strutturali dell’edificio, e parte degli interventi che ricadono nella categoria “ristrutturazione edilizia

Per semplificare, la Scia sostituisce la CILA quando l’attività svolta riguarda la parte strutturale dell’opera, quindi, ad esempio, la cerchiatura di una porta o di una finestra su un muro portante, la realizzazione di solai, il rifacimento del tetto, il consolidamento delle fondazioni, pilastri o travi.

Motivo per cui anche in questo caso è necessario l’intervento di un professionista: il progetto deve essere redatto da un ingegnere e successivamente consegnato al Genio civile.

Anche in questo caso, 3ngineers a Roma e in provincia si occupa di redigere tutto il necessario per la consegna della Segnalazione Certificata di Inizio Lavori.

Tra gli interventi soggetti a SCIA:

  • Installazione di nuovi ascensori e montacarichi, con struttura portante interna o esterna all’edificio
  • Sostituzione di recinzioni, cancellate e muri di cinta esistenti, in presenza di fondazioni o elementi portanti in calcestruzzo armato
  • Realizzazione di nuove scale interne o esterne, che non comportino, però, aumento di superficie complessiva dell’edificio
  • Costruzione di nuovi balconi e terrazzi, che non comportino un aumento di superficie complessiva dell’edificio
  • Apertura di nuove porte, finestre e lucernari
  • Posa di canna fumaria esterna
  • Rifacimento del tetto
  • Posa in opera di un vespaio aerato
  • Rimozione di amianto dalla copertura
  • Sostituzione e rifacimento del solaio
  • Demolizioni parziali o totali di edifici senza successiva ricostruzione
  • Nuovo muro di contenimento del terreno (muro di sostegno)

Il documento può essere richiesto dal proprietario dell’immobile, dal comproprietario (con l’assenso degli altri proprietari) o l’usufruttuario o nudo proprietario, e in un secondo momento depositato e redatto da noi professionisti.