Il fotovoltaico si adegua al superbonus

Impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110 – DELIBERA 581/2020/R/eel

Pochi giorni fa, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), interviene a favore degli impianti fotovoltaici con la delibera 581/2020.

Tale provvedimento non è altro che una modifica per adattare alle nuove regole, quali il superbonus 110% e l’autoconsumo collettivo, l’impianto fotovoltaico. Queste modifiche diventano necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto da Dl 34/2020 (decreto-legge riguardante il superbonus).

Nello specifico l’ARERA dà mandato a Terna di apportare delle modifiche sui criteri per l’individuazione delle unità di produzione per consentire l’accesso al superbonus.

Considerate le direttive europee, le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi, i decreti ministeriali, le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, le delibere dell’Autorità, il Codice di rete Terna S.p.A., tutti riguardanti le nuove misure di incentivi e detrazioni per interventi eco-sostenibili, questo nuovo provvedimento delibera:

  • Di dare mandato alla società Terna per modificare i criteri d’individuazione delle Unità di produzione (UP), con l’obiettivo di consentire a ogni sezione dell’impianto, la costituzione di un’UP. Detto impianto deve essere in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e di essere misurato autonomamente. A questo scopo “Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Le modifiche apportate al Codice di rete sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità”.
  • Che, diversamente dall’attuali disposizioni, le modalità di commercializzazione di energia elettrica (“ritiro dedicato”) hanno una durata di 5 anni solari a decorrere dall’inizio dell’entrata in esercizio dell’intervento che beneficia degli aiuti fiscali previsti dal superbonus.
  • Di modificare il “Testo Integrato Scambio sul Posto” con le seguenti modalità:
    1. all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera: “ u) unità di produzione o UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.”;
    2. all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
    3. all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
    4. all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
    5. all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
    6. all’articolo 3, comma 3.2bis, lettera c), dopo le parole “l’elenco degli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e l’elenco delle unità di produzione”;
    7. all’articolo 3, comma 3.2ter, dopo le parole “gli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e/o le unità di produzione”;
    8. all’articolo 4, comma 4.1, dopo le parole “Gli impianti” sono aggiunte le seguenti: “e le unità di produzione”;
    9. all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
    10. all’articolo 4, comma 4.5, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
    11. all’articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo le parole “l’accesso all’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’unità di produzione”;
    12. all’articolo 6, comma 6.2, dopo le parole “Nel caso di impianti” sono aggiunte le seguenti: “e/o di unità di produzione”.
  • Che il Gestore Servizi Energetici (GSE) possa adeguare l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato (di cui alla delibera n° 280/07 e al relativo Allegato A) e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto (di cui alla delibera n° 570/2012/R/efr) e al relativo Testo Integrato Scambio sul Posto, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento.
  • Delibera di trasmettere la presente delibera a Terna S.p.A. e al Gestore Servizi Energetici (GSE).
  • Di pubblicare tale delibera unitamente al testo Integrato Scambio sul Posto tenendo conto delle modifiche contenute nel relativo provvedimento.

Quanto descritto può meglio spiegare e chiarire gli aspetti della delibera 581/2020, che per quanto complessa e articolata, può essere supportata da professionisti capaci di fornire tutto quanto è necessario all’utente privato, che desidera avvalersi delle facilitazioni fiscali relative al superbonus.

Di seguito il link dove poter scaricare il pdf e avere un ulteriore quadro generale della nuova misura.

https://www.arera.it/it/docs/20/581-20.htm#

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