Guida al Superbonus: cosa prevede
Il Decreto Rilancio, a favore dell’emergenza sanitaria vissuta negli ultimi mesi, decide di introdurre il cosiddetto SUPERBONUS. Si tratta di una detrazione del 110% sulle spese riguardanti specifici interventi quali efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di infrastrutture all’interno degli edifici, per la ricarica di veicoli elettrici
Questa “nuova agevolazione” integra ed amplia quelle vigenti che riguardano detrazioni che vanno dal 50 all’85% delle spese sostenute per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresa la riduzione del rischio sismico (sismabonus) art. 16 D.L. n° 63/2013
- riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) art. 14 D.L. n° 63/2013
L’agevolazione superbonus 110% vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020; attualmente la scadenza prevista è al 30 giugno 2022 ma sono prevedibili, oltre che auspicabili, proroghe temporali in considerazione degli ingenti stanziamenti inseriti nel Piano di Recovery Fund.
L’agevolazione è fruibile secondo queste tre modalità che possono essere scelte dal beneficiario secondo le proprie esigenze
- detrazione fiscale su cinque anni
- Sconto in fattura
- Cessione del credito
Superbonus: quali sono gli interventi agevolabili?
Sono due le tipologie di intervento che vengono riconosciute dal superbonus.
Interventi trainanti
interventi trainanti, ovvero quegli interventi senza i quali non si può usufruire della detrazione fiscale, che sono:
- Interventi di isolamento termico che interessino almeno il 25% dell’involucro opaco dell’edificio, per un ammontare non superiore a 50.000€ per le unità unifamiliari o funzionalmente autonome; non superiore a 40.000€ per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; non superiore a 30.000€ per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da 9 o più unità immobiliari
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, per un ammontare non superiore a 20.000€ per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; non superiore a 15.000€ per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da 9 o più unità immobiliari. In questo caso sono incluse anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell’impianto esistente
- Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, per un ammontare non superiore a 30.000€
N.B. gli impianti di cui sopra devono obbligatoriamente rientrare in una di queste categorie:
– caldaia a condensazione (classe energetica A)
– pompa di calore (inclusi impianti ibridi e geotermici)
– impianti di microgenerazione o a collettori solari
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per i comuni montani)
– caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive almeno in classe 5 (solo per unità unifamiliari o funzionalmente indipendenti in aree non metanizzate)
- interventi antisismici (rientranti nel sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n° 63/2013):
– interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone 3 e adibiti ad abitazione e ad attività produttive, fino ad un ammontare delle spese non superiore a 96.000€
– interventi per l’adozione di misure antisismiche che comportino una riduzione di una o due classi del rischio sismico
– interventi per l’adozione di misure antisismiche che comportino una riduzione di una o due classi del rischio sismicoeseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, fino ad un ammontare delle spese non superiore a 96.000€ per ciascuna unità immobiliare del fabbricato
– interventi per l’adozione di misure antisismicheche comportino una riduzione di una o due classi del rischio sismicoeseguiti mediante demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica (nel rispetto delle norme urbanistiche locali), realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile
– spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili
Interventi trainati
interventi trainati, ovvero interventi che devono essere obbligatoriamente eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, che sono:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, tali da ottenere un valore di fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale inferiore al 20% rispetto ai valori indicati dalla normativa per ciascuna regione climatica, con tetto massimo di spesa pari a 100.000€
- interventi su edifici esistenti o parti di essi, comprese le singole unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti perimetrali), strutture opache orizzontali (coperture dei piani superiori e pavimenti dei piani inferiori) ed infissi, con tetto massimo di spesa pari a 60.000€
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, con tetto massimo di spesa pari a 60.000€
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, con tetto massimo di spesa pari a 30.000€
- acquisto e posa in opera di schermature solari, con tetto massimo di spesa pari a 60.000€
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con tetto massimo di spesa pari a 30.000€
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, senza tetto massimo di spesa
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Chi può usufruire del superbonus 110%?
L’agevolazione prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo, è applicabile dalle:
- Persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari)
- condomini
- Istituti autonomi case popolari o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le onlus e associazioni di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche (solo lavori destinati ad immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
NON POSSONO usufruire della detrazione fiscale le unità immobiliari di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli).
Qual è la documentazione necessaria per aderire al superbonus 110%?
Dopo essersi accertati di rientrare tra beneficiari e interventi accolti dal superbonus, è fondamentale eseguire uno studio di fattibilità di tipo tecnico e amministrativo, che verrà eseguito dal professionista incaricato.
Come prima cosa è essenziale avere un documento che attesti la proprietà dell’immobile, quindi il titolo di detenzione/possesso dell’immobile. Inoltre, sono obbligatori: ll progetto originario e l’ultima pratica edilizia presentata sull’immobile, così che il professionista incaricato possa attestare la conformità edilizia e catastale dell’immobile. Nello studio di fattibilità, verranno redatti due certificati APE (il primo sullo stato iniziale dell’immobile e il secondo sullo studio preventivo dei lavori da effettuare dimostrando, al termine dei lavori, un salto di due classi energetiche).
Infine, verrà redatta una relazione tecnica (legge 10/1991) che attesti, tramite la progettazione energetica, che gli interventi previsti riescano a fare il salto di due classi in termini di risparmio energetico.
Di seguito un elenco di tutti documenti necessari per la realizzazione degli interventi agevolati:
- Studio di fattibilità tecnica ed economica, da parte di un professionista abilitato. 3NGINEERS è specializzata nella progettazione di interventi edilizi ed impiantistici, con specifiche competenze di efficienza e redige studi di fattibilità indicando gli interventi incentivabili e verificando il salto di classe energetica con software analitici, nonché la copertura delle spese con i massimali previsti.
Per le successive fasi realizzative, 3NGINEER redige la documentazione tecnica necessaria all’ottenimento dell’agevolazione, con particolare riferimento per:
- Ape Asseverato per verificare lo stato di fatto dell’immobile
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991 e ss.mm.ii. (progettazione energetica da depositare al Comune)
- pratica edilizia
- prospetti in dwg
- preventivi e/o computi metrici
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti (se previsti)
- documentazione fotografica prima dei lavori in particolar modo dell’impianto esistente;
- certificazioni serramenti nuovi (se l’intervento prevede la sostituzione)
- dati e certificati nuovi oscuranti (se previsti)
- schede tecniche e certificazioni dei materiali acquistati. É necessario, inoltre, verificare che i materiali isolanti e i serramenti esterni (se sono previsti nell’intervento) devono rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM)
- schede tecniche e certificazioni apparecchiature acquistate (caldaie a condensazione, pompa di calore, terminali, valvole termostatiche ecc.)
- Preventivi e/o computi metrici
- dichiarazione di fine lavori
- APE Asseverato stato finale
- fatture e computi metrici quantità realizzate (contabilità lavori)
- documentazione fotografica a fine lavori
- asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
- SCA – segnalazione certificata di agibilità
- scheda descrittiva dell’intervento
- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti per usufruire del Superbonus
- documentazione pratica da inviare all’ENEA entro 90 giorni fine lavori
visto di conformità (nel caso in cui si opta per lo sconto in fattura o cessione del credito) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Ecobonus 2020 110%, 65% e 50% facciamo chiarezza
La situazione come si vede è molto articolata ma siamo disponibili a rispondere ad ogni quesisto per individuare la migliore opzione sulle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus).
Come primo passo vi suggeriamo di affidarsi ad un tecnico qualificato che dopo aver effettuato un sopralluogo possa, dopo aver redatto un progetto che certifichi costi certi e simulazioni economiche, fornire la miglior opzione possibile.
3ngineers con il suo studio a Roma, si mette a disposizione per chiarire, studiare e approfondire insieme al cliente il singolo caso. L’obiettivo è quello di soddisfare con certezza le richieste ed esigenze della committenza tenendo conto di quest’opportunità in costante evoluzione.
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